CURRICULUM VITAE

LUOGO e DATA di NASCITA: Napoli, 12 gennaio 1751.
LUOGO e DATA di MORTE
: Napoli, 4 gennaio 1825.

MATRIMONI
:
I) 7 aprile 1768 per procura e 12 maggio 1768 con Maria Carolina d'Asburgo-Lorena (1752-1814);
II)
27 novembre 1814 con Lucia Migliaccio (1770-1826) .
F I G L I
:
- Maria Teresa (1772-1807); - Maria Luisa (1773-1802); - Francesco (1777-1830); - Maria Cristina (1779-1849);
- Maria Amelia (1782-1866); - Maria Antonia (1784-1806); - Leopoldo (1790-1851).

PROCLAMAZIONE: Messina, 20 maggio 1815.
DURATA del REGNO: 20 maggio 1815- 4 gennaio 1825.
STEMMI CENSITI:
1816 A; 1816 B; 1821;1824; SIGILLI CENSITI: 1816; 1820.

(*WORK IN PROGRESS)

*ATTI PRINCIPALI (Elenco)
: 1815; 1816; 1817; 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825.

MINISTRI NOMINATI - ELENCO DEI TITOLI E RICONOSCIMENTI NOBILIARI CONCESSI

Gli atti indicizzati sono desunti dal progressivo spoglio della Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. I regesti sono pubblicati dal e sul blog Decretiamo, mentre sigilli, stemmi e documenti correlati sono censiti su Stemmi e Sigilli.
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lunedì 8 aprile 2013

"Figlio carissimo". Lettera del padre-re al figlio-principe reggente

Si riporta di seguito il testo integrale della Lettera di S.M. il Re a S.A.R. il Principe Reggente  inviata da Ferdinando I a suo figlio Francesco, e spedita da Lubiana il 28 gennaio 1821, come pubblicata sotto il numero 1 di registro della Collezione delle leggi del Regno delle Due Sicilie di quell'anno.

Figlio Carissimo,
Voi ben conoscete i sentimenti che mi animano per la felicità de' miei popoli, ed i motivi pe' quali solamente ho intrapreso ad onta della mia età e della stagione un così lungo e penoso viaggio. Ho riconosciuto che il nostro paese era minacciato da nuovi disastri, ed ho creduto perciò che nessuna considerazione dovesse impedirmi di fare il tentativo che mi veniva dettato da' più sacri doveri. Fin da' miei primi abboccamenti con i Sovrani, ed in seguito delle comunicazioni che mi furono fatte delle deliberazioni che hanno avuto luogo dalla parte de' Gabinetti riuniti a Troppau, non mi è restato più dubbio alcuno sulla maniera colla quale le Potenze giudicano gli avvenimenti accaduti in Napoli dal dì due di luglio fino a questo giorno. Le ho trovate irrevocabilmente determinate a non ammettere lo stato di cose che è risultato da tali avvenimenti, né ciò che potrebbe risultarne, e riguardarlo come incompatibile colla tranquillità del mio regno e colla sicurezza degli Stati vicini, ed a combatterlo piuttosto colla forza delle armi, qualora la forza della persuasione non ne producesse la cessazione immediata. Questa è la dichiarazione che tanto i Sovrani, quanto i plenipotenziarj rispettivi mi hanno fatto, ed alla quale nulla può indurli a rinunciare.  E' al di sopra del mio potere, e credo di ogni possibilità umana, di ottenere un altro risultato. Non vi è dunque incertezza alcuna sull'alternativa nella quale siamo messi, né sull'unico mezzo che ci resta per preservare il mio regno dal flagello della guerra. Nel caso che tale condizione sulla quale i Sovrani insistono sia accettata, le misure che ne saranno la conseguenza, non verranno regolate se non che colla mia intervenzione. Debbo però avvertirvi che i Monarchi esigono alcune garentie giudicate momentaneamente necessarie per assicurare la tranquillità degli Stati vicini. In quanto al sistema che dee succedere all'attuale stato di cose, i Sovrani mi hanno fatto conoscere il punto di vista generale sotto cui essi riguardano tal quistione. Essi considerano come un oggetto della più alta importanza per la sicurezza e tranquillità degli Stati vicini al mio regno, per conseguenza dell'Europa intera, le misure che adotterò per dare al mio Governo la stabilità della quale ha bisogno, senza voler restringere la mia libertà nella scelta di queste misure. Essi desiderano sinceramente che, circondato dagli uomini i più probi ed i più savj fra' miei sudditi, Io consulti i veri e permanenti interessi de' miei popoli, senza perder di vista quel che esige il mantenimento della pace generale, e che risulti dalle mie sollecitudini e da' miei sforzi un sistema di governo atto a garentire per sempre il riposo e la prosperità del mio regno, e tale da render sicuri nel tempo stesso gli altri Stati d'Italia, togliendo tutti que' motivi d'inquietudine che gli ultimi avvenimenti del nostro paese aveano loro cagionato. E' mio desiderio, carissimo Figlio, che voi diate alla presente lettera tutta la pubblicità che dee avere, affinché nessuno possa ingannarsi sulla pericolosa situazione nella quale ci troviamo. Se questa lettera produce l'effetto che mi permettono d'aspettarne tanto la coscienza delle mie paterne intenzioni, quanto la fiducia ne' vostri lumi e nel retto giudizio e lealtà de' miei popoli, toccherà a Voi a mantenere frattanto l'ordine pubblico finché Io possa farvi conoscere la mia volontà in una maniera più esplicita per lo riordinamento dell'amministrazione. Di tutto cuore intanto vi abbraccio, e benedicendovi  mi confermo il vostro
                                                                                                          Affezionatissimo Padre

lunedì 1 febbraio 2010

Proclamazione del Re

Di seguito il testo integrale della Proclamazione del Re (Messina, 20 maggio 1815) di Ferdinando IV, futuro Ferdinando I delle Due Sicilie, come pubblicato sulla Collezione delle leggi:

"Dopo tanti anni di penosa separazione, piace alla divina Provvidenza di restituire a' nostri amatissimi sudditi il loro legittimo Sovrano, ed al nostro cuore quel che ha di più sacro. I nostri sacri diritti sulle Due Sicilie, riconosciuti e confermati dall'universal consentimento delle Potenze dell'Europa in congresso, le forze de' nostri magnanimi alleati e le nostre, l'amore de' popoli che hanno sospirato il nostro ritorno, fanno arrivare il momento in cui cesseranno tutti i mali che hanno desolato una sì bella e gran parte de' nostri dominj. Per corrispondere ad un così segnalato beneficio dell'Altissimo, ed a' sentimenti dell'animo nostro, consacreremo tutti i nostri momenti, ed impiegheremo tutte le nostre cure a rendere felici e tranquilli i nostri popoli: ed essi vi contribuiranno colle virtù necessarie all'ordine sociale, la concordia, la moderazione e la reciproca fiducia. Resti estinta nella loro memoria ogni passata vicenda, come lo è nella nostra. Fin dal 1.° del corrente mese di maggio Noi manifestammo con nostra ploclamazione da Palermo le nostre paterne intenzioni e promesse. Confermando ora, e più estesamente spiegando le stesse, dichiariamo e promettiamo solennemente in nome nostro ed in nome de' nostri successori, di dar per base alle leggi, sulle quali sarà stabilito il sistema del nostro Governo, le segueti garantìe che sin da ora concediamo irrevocabilmente a' nostri amatissimi sudditi. 1. Assicuriamo la libertà individuale e civile. 2. Le proprietà saranno inviolabili e sacre. La vendita de' beni dello Stato sarà irrevocabile. 3. Le imposizioni saranno decretate secondo le forme che saran prescritte dalle leggi. 4. Il Debito pubblico sarà garentito. 5. Le pensioni, i gradi e gli onori militari saranno conservati; come anche l'antica e nuova nobiltà. 6. Ogni napolitano sarà ammissibile negl'impieghi civili e militari. 7. Nessun individuo potrà essere ricercato, né inquietato per le opinioni e per la condotta politica, che ha tenuto anteriormente al nostro ristabilimento nel possesso de' nostri dominj napoletani, in qualunque tempo ed in qualunque circostanza che sia. In conseguenza concediamo una piena ed intera amnistìa a tali oggetti, senza interpretazione né eccezione qualunque".

domenica 31 gennaio 2010

Atti principali del 1815

- Determinazione perché nessuno tenti di rientrare d'autorità nel possesso di antiche proprietà o nell'esercizio d'antichi impieghi; - Decreto per la nomina dei segretari di stato e ministri; - Decreto che modifica le decorazione del real Ordine delle Due Sicilie; - Decreto d'indulto e condono di pena; - Decreto di abolizione del divorzio; - Decreto che abolisce l'azione penale per i fatti contro il cessato governo; - Decreto che abolisce le liste dei pregiudicati e ordina come procedersi contro i briganti; - Decreto per la formazione di un solo esercito fra Napoli e Sicilia; - Decreto per la celebrazione del matrimonio secondo le forme del Concilio di Trento; - Decreto che prevede l'obbligatorietà dell'indicazione del battesimo negli atti di nascita dello stato civile; - Decreto che istituisce la cattedra di sacri canoni nella regia Università; - Decreto di proroga per la presentazione dei briganti; - Decreto che ordina la formazione d'un supremo Consiglio di guerra; - Decreto che obbliga tutti gli impiegati al giuramento di fedeltà e ubbidienza; - Decreto che abolisce la pena del marchio ai condannati per furti o falso; - Decreti per la formazione di 4 reggimenti di fanteria e di uno estero di fanteria di linea; - Decreto per la composizione dei reggimenti di cavalleria; - Decreto per la formazione d'una compagnia di guardie del corpo; - Decreto per la compilazione d'un corpus di diritto patrio; - Decreti per la formazione d'una compania di guardie di polizia del real palazzo e d'una compagnia d'alabardieri; - Decreto per l'organizzazione dell'esercito; - Decreto che stabilisce il sistema delle piazze di guerra, forti e castelli del Regno; - Decreto che rettifica alcuni circondari della provincia di Molise; - Decreto che fissa il numero dei giudici per i giudizi della Cassazione; - Decreto che revoca le donazioni di beni dello Stato e degli emigrati fatte durante l'occupazione militare; - Decreto per favorire l'importazione del grano; - Decreti per la revisione dei libri da pubblicarsi, per la relativa commissione e per la nomina di un revisore; - Decreto per ripristinare l'antico sistema delle sacre ordinazioni; - Decreti per la formazione di due compagnie di pionieri, di due di cacciatori a cavallo, di uno squadrone dell'artiglieria a cavallo, di due reggimenti d'artiglieria, di due compagnie di cannonieri artificieri, di una compagnia d'artificieri pontonieri, di una brigata d'artiglieria a cavallo, di altri 6 reggimenti di fanteria di linea e di un reggimento di zappatore e minatori; - Decreto che ristabilisce la Deputazione del Tesoro di San Gennaro; - Decreto che fissa la pianta delle Intendenze e sottointendenze del regno; - Decreto che riaffida il controllo della polizie provinciali agli Intendenti; - Decreto che determina i casi per la pena della gogna; - Decreto con cui si soddisfano i creditori del governo prima dell'occupazione militare; - Decreto che permette la monacazione delle donne; - Decreto per ripristinare alcuni diritti impediti durante l'occupazione militare; - Decreto che organizza il corpo telegrafico; - Decreto che prescrive l'affrancatura delle lettere per l'estero; - Decreto che assegna i ricorsi contro i giudicati della Commissione feudale all'autorità giudiziale; - Decreto che che assegna l'esclusiva per la stampa dei decreti alla Stamperia reale; - Decreto che stabilisce un metodo di pagamento di tutti i rami del debito pubblico; - Decreto per la costruzione del nuovo borgo di Bari; - Decreto che autorizza l'uso delle tagliole per la distruzione degli animali nocivi; - Istruzioni per l'esercizio delle cacce senza nuocere alla riproduzione, alla coltura e alla raccolta delle terre; - Decreto per integrare l'Università della facoltà di conferire i gradi accademici.

INFO

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