CURRICULUM VITAE

LUOGO e DATA di NASCITA: Napoli, 12 gennaio 1751.
LUOGO e DATA di MORTE
: Napoli, 4 gennaio 1825.

MATRIMONI
:
I) 7 aprile 1768 per procura e 12 maggio 1768 con Maria Carolina d'Asburgo-Lorena (1752-1814);
II)
27 novembre 1814 con Lucia Migliaccio (1770-1826) .
F I G L I
:
- Maria Teresa (1772-1807); - Maria Luisa (1773-1802); - Francesco (1777-1830); - Maria Cristina (1779-1849);
- Maria Amelia (1782-1866); - Maria Antonia (1784-1806); - Leopoldo (1790-1851).

PROCLAMAZIONE: Messina, 20 maggio 1815.
DURATA del REGNO: 20 maggio 1815- 4 gennaio 1825.
STEMMI CENSITI:
1816 A; 1816 B; 1821;1824; SIGILLI CENSITI: 1816; 1820.

(*WORK IN PROGRESS)

*ATTI PRINCIPALI (Elenco)
: 1815; 1816; 1817; 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825.

MINISTRI NOMINATI - ELENCO DEI TITOLI E RICONOSCIMENTI NOBILIARI CONCESSI

Gli atti indicizzati sono desunti dal progressivo spoglio della Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. I regesti sono pubblicati dal e sul blog Decretiamo, mentre sigilli, stemmi e documenti correlati sono censiti su Stemmi e Sigilli.

giovedì 11 febbraio 2010

Legge fondamentale del regno delle Due Sicilie

Si trascrive di seguito il testo integrale, così come pubblicato sulla Collezione delle leggi e decreti sotto il numero 565, della Legge fondamentale del regno delle Due Sicilie, portante ancora l'instituzione della Cancelleria generale del detto regno, data da Ferdinando I a Caserta l'8 dicembre 1816:

"Il Congresso di Vienna nell'atto solenne a cui dee l'Europa il ristabilimento della giustizia e della pace, confermando la legittimità de' diritti della nostra corona, ha riconosciuto Noi ed i nostri eredi e successori Re del regno delle Due Sicilie; Ratificato un tale atto da tutte le Potenze, volendo Noi, per quanto ci riguarda, mandarlo pienamente ad effetto, abbiamo determinato di ordinare e costituire per legge stabile e perpetua de' nostri Stati le disposizioni seguenti:
Art. 1. Tutti i nostri reali dominj al di quà e al di là del Faro costituiranno il regno delle Due Sicilie. 2. Il titolo che Noi assumiamo fin dal momento della pubblicazione della presente legge, è il seguente: FERDINANDO I. Per la grazia di Dio Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec. 3. Tutti gli atti che emaneranno da Noi, o che saranno spediti nel nostro real nome da' funzionarj pubblici nel nostro regno delle Due Sicilie, porteranno nell'intestazione il titolo che abbiamo enunciato nell'articolo precedente. 4. Le plenipotenze e patenti che si trovano date a' nostri Ambasciatori, Ministri ed Agenti qualunque presso le Potenze estere, saranno immediatamente ritirate, e contraccambiate nel tempo medesimo con altre da spedirsi a tenore dell'articolo 2. 5. La successione nel regno delle Due Sicilie sarà perpetuamente regolata colla legge del nostro augusto genitore Carlo III, promulgata in Napoli nel dì 6 di ottobre dell'anno 1759. 6. Stabiliamo una Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, che sarà sempre nel luogo della nostra ordinaria residenza, e verrà preseduta da uno de' nostri Segretarj di Stato Ministri, il quale avrà il titolo di Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie. 7. Si terrà in essa Cancelleria generale il registro ed il deposito di tutte le leggi e decreti che saranno emanati da Noi. 8. Il Ministro Cancelliere apporrà il nostro real suggello a tutte le nostre leggi e decreti, e riconoscerà e contrassegnerà in essi la nostra firma. Il medesimo sarà incaricato della spedizione di tutte le nostre leggi e decreti a tutte le autorità costituite nel regno delle Due Sicilie, e veglierà per la loro pubblicazione e collezione. 9. Vi sarà in oltre in essa Cancelleria generale un Consiglio per la discussione e preparazione degli affari più importanti dello Stato prima di portarsi da' nostri Ministri alla nostra sovrana decisione nel nostro Consiglio di Stato, e prenderà la denominazione di Supremo Consiglio di Cancelleria. Il Ministro Cancelliere ne sarà il Presidente. 10. Una nostra legge particolare fisserà l'organizzazione interna della Cancelleria generale, e determinerà più distintamente le attribuzioni del Ministro Cancelliere e del Supremo Consiglio di Cancelleria.
Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l'adempimento. Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione".

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